OCCHIO ALLE SCADENZE RENTRI

Con riferimento all’entrata in vigore del R.E.N.T.R.I. vi ricordiamo che entro il 31 12 2025 è obbligatorio adeguare ed aggiornare i veicoli adibiti al trasporto rifiuti.

Il R.E.N.T.R.I. è il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, ovvero il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, con la quale il Ministero dell’Ambiente ha implementato nuove procedure per la gestione digitale degli adempimenti in materia ambientale che consente di rispondere agli obblighi di legge stabiliti dalle direttive comunitarie, recepiti dal Testo Unico Ambientale e disciplinati dal Regolamento contenuto nel D.M. 4 aprile 2023 n. 59.

  • 🗓️ Riepiloghiamo di seguito le scadenze previste dal D.M. 4 aprile 2023 n.59:
Scadenze per l’iscrizione al RENTRI
TIPO SOGGETTO ai sensi dell’art. 13 D.M. 4 aprile 2023 n. 59DATA  ai sensi del Decreto Direttoriale del 21/09/2023
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendentie per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18 ovvero (associazioni imprenditoriali, gestori del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta).    dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti e fino a 50 dipendenti compresi.dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025
enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10.dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026
Data di entrata in vigore dei nuovi modelli di Registro c/s e F.I.R.
Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) ai sensi dell’art. 9, comma 1 D.M. 4 aprile 2023 n. 59DATA  ai sensi del Decreto Direttoriale del 21/09/2023
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e , sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a) del D.M. 4 aprile 2023 n. 59  dal 13/02/2025
Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale
TIPO SOGGETTO ai sensi dell’art. 13 D.M. 4 aprile 2023 n. 59DATA  ai sensi del Decreto Direttoriale del 21/09/2023
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendentie per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18 ovvero (associazioni imprenditoriali, gestori del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta).  dal 13/02/2025
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti e fino a 50 dipendenti compresi.dalla data di iscrizione al RENTRI
enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10.dalla data di iscrizione al RENTRI
Obbligo di emissione del FIR in formato digitale
TIPO SOGGETTO ai sensi dell’art. 13 D.M. 4 aprile 2023 n. 59DATA  ai sensi del Decreto Direttoriale del 21/09/2023
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c) del D.M. 4 aprile 2023 n.59  dal 13/02/2026

❗⚖️❗  SANZIONI :

·  Mancata o irregolare iscrizione:

La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59, comporta, ai sensi dell’art. 258, commi 10, 11 e 12, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla dalla di scadenza dei termini previsti dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.

·  Mancata o incompleta trasmissione dei dati: 

La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 04 aprile 2023, n.59, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta, ai sensi dell’art.258 del D.lgs. 152/2006, commi 10, 11, 12 e 13,  l’ applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.

Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59. Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.