Le sanzioni per eccesso di velocità basate sui dati del tachigrafo possono
essere annullate perché il diritto comunitario prevale su quello interno, e la
normativa europea non prevede l’uso del tachigrafo per contestare i limiti di
velocità, ma solo il suo malfunzionamento e l’uso non autorizzato. La
Commissione Europea ha contestato l’Italia per il contrasto tra la legge interna e
le norme europee, e i giudici hanno accolto i ricorsi basandosi su questo
contrasto, rendendo nulli i verbali.
Contrasto tra norme europee e interne
 Normativa Europea:
Il Regolamento UE 165/2014 non prevede l’uso del tachigrafo per la
contestazione di un eccesso di velocità.
 Normativa Italiana:
L’articolo 142, comma 6 del Codice della Strada italiano prevede l’uso del
tachigrafo come fonte di prova per le violazioni dei limiti di velocità.
 Prevalenza del Diritto Comunitario:
In caso di contrasto tra una norma nazionale e una norma europea, quest’ultima
prevale e deve essere applicata.
Conseguenze per i conducenti
 Annullamento delle Sanzioni:
Numerosi giudici e Tribunali, come quello di Alessandria, hanno accolto ricorsi e
annullato verbali per eccesso di velocità rilevato tramite il tachigrafo.
 Nullità del Verbale:
Il verbale può essere considerato nullo se basato esclusivamente sui dati del
tachigrafo, in quanto questi dati non possono essere usati per provare l’eccesso di
velocità secondo le norme europee.
Posizione della Commissione Europea
 Intervento della Commissione:
La Commissione Europea ha contestato l’Italia per il mancato adeguamento della
propria normativa interna al diritto europeo.